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Ordinanza 108/1972 ECLI:IT:COST:1972:108 Generato dall'IA

Ordinanza 108/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 108/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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fallimento della società cooperativa "Parco Venere 2", della società

Regesto Legislator

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Ordinanza 108/1972 · Corte costituzionale: fallimento della società cooperativa "Parco Venere 2", della società

Parole chiave

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declinatoria di competenza revoca del fallimento diritto di ottenere una decisione rinuncia all'eredità privo d'oggetto ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22,

terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

promossi con otto ordinanze emesse il 12 maggio, 26 maggio e 9 giugno

1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti per la dichiarazione di

fallimento della società cooperativa "Parco Venere 2", della società

"Ianua", di Capuano Maria, di De Nora Emilia, di Forte Maria, della

società Latte Industriale Alimentare LAI dei fratelli Orlando, di

Crispi Gennaro e Giannino Francesca e di Caserta Luigia e Vincenzo,

iscritte ai nn. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 e 477 del registro

ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal

tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di

legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui

dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la

dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del

tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla

dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa

Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di

cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate

con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.