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Ordinanza 100/1972 ECLI:IT:COST:1972:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Serventi Antonio, iscritta al n. 11 del

Regesto Legislator

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Ordinanza 100/1972 · Corte costituzionale: 11 del

Parole chiave

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diritti della difesa diritti del detenuto condizioni della detenzione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale domanda d'asilo di rom interrogatorio formale di testimoni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 135

e 304 quater, comma quinto, del codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 luglio 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Malmignati Guido

ed altri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;

2) ordinanza emessa il 17 marzo 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mazzarino

Giuseppe e Sirca Monserrato, iscritta al n. 171 del registro ordinanze

1971 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del

16 giugno 1971;

3) ordinanza emessa il 26 novembre 1971 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Serventi Antonio, iscritta al n. 11 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 18 luglio 1970, il giudice istruttore

del tribunale di Roma ha proposto la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 135, prima parte, e 304 quater, quinto

comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 392,

primo comma, dello stesso codice, e 3, ultimo comma, della legge 5

dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui consentono al procuratore

della Repubblica e al giudice istruttore la facoltà, senza limite di

tempo, di ritardare la concessione del colloquio al difensore e il

deposito dell'interrogatorio dell'inquisito detenuto, per violazione

dell'art. 24, capoverso, della Costituzione;

che il giudice istruttore del tribunale di Torino, con ordinanza 17

marzo 1971, e il pretore di Roma, con ordinanza 26 novembre 1971, hanno

sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di

procedura penale, nella parte in cui è fatto divieto all'imputato

detenuto di conferire con il proprio difensore "prima che siano

terminati gli interrogatori",

che le ordinanze in esame propongono identiche o analoghe questioni

di legittimità costituzionale e che pertanto i giudizi possono essere

riuniti e decisi con unico provvedimento;

che dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1972, questa Corte ha dichiarato

infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura

penale, che era stata precedentemente sollevata da altro giudice, con

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda

la dedotta violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art.

135 del codice di procedura penale nonché l'impugnazione dell'art. 304

quater, quinto comma, del codice di procedura penale, con riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, le quali non assumono

autonomo rilievo rispetto alle censure già esaminate dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 135 e 304 quater, quinto comma, del codice

di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con le ordinanze 18 luglio 1970, 17 marzo 1971 e 26

novembre 1971 rispettivamente dal giudice istruttore del tribunale di

Roma, dal giudice istruttore del tribunale di Torino e dal pretore di

Roma, e già decise con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.