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Ordinanza 85/1971 ECLI:IT:COST:1971:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 85/1971 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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procedimento in contumacia corrispondenza con il difensore ricorso costituzionale all'estero motivazione inadeguata delle censure costituzionali denuncia spontanea indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
sollevato la questione di legittimità, in riferimento all'art. 24
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175,

ultima parte, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Trecci Corrado, iscritta al n. 292 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;

2) ordinanza emessa il 6 agosto 1969 dal tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Siracusa Giuseppe, iscritta al n. 402

del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio' dei ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Trecci

Corrado, imputato di tentata rapina e lesioni aggravate in danno di

Canu Maria ed inoltre della contravvenzione all'art. 708 del codice

penale, il tribunale di Torino, con ordinanza 31 marzo 1969, ha

sollevato la questione di legittimità, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dell'art. 175, ultima parte, del codice di

procedura penale, rilevando che alla persona offesa dal reato, assente

dal territorio dello Stato, come accertato dall'ufficiale giudiziario

in base a risultanze anagrafiche, non era stata, per il solo fatto di

tale assenza, notificata la citazione per il giudizio;

che alla stessa persona offesa non era stata data,

conseguentemente, la possibilità di avere conoscenza della fissazione

dell'udienza dibattimentale, nella quale avrebbe potuto esercitare il

diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni;

che nel corso di altro processo penale, con riguardo ad analoga

situazione di fatto, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale è stata

sollevata anche dal tribunale di Genova, con ordinanza 6 agosto 1969,

sia in riferimento alla garanzia della difesa della persona offesa dal

reato, in quanto l'omissione della notifica della citazione all'estero

possa precludere l'esercizio della facoltà di costituzione di parte

civile nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia in

riferimento alla garanzia di difesa dell'imputato, in quanto questi

può subire pregiudizio dalla assenza, per difetto di citazione, della

parte lesa, con la conseguenza che delle deposizioni da questa rese nel

corso della istruttoria o davanti alla polizia giudiziari a, è data

lettura in dibattimento, senza possibilità di contestazioni;

che in entrambi i giudizi, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto

che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di

cui sopra, è entrata in vigore la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la

quale con l'art. 8, modificando l'art. 304 del codice di procedura

penale, ha prescritto l'avviso di procedimento a coloro che vi possono

avere interesse come parti private;

che spetta ai giudici del merito considerare se e quali effetti la

detta legge possa svolgere nei procedimenti di loro competenza e nei

confronti delle persone offese dal reato, che peraltro risultano

dimoranti nel territorio di Stati con i quali vigono convenzioni di

assistenza giudiziaria;

che occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici medesimi

per un nuovo esame della rilevanza delle questioni da essi prospettate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti rispettivamente ai tribunali di

Torino e di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.