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Ordinanza 84/1971 ECLI:IT:COST:1971:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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né risultanti da una legge formale ma da un regolamento amministrativo

Regesto Legislator

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Ordinanza 84/1971 · Corte costituzionale: né risultanti da una legge formale ma da un regolamento amministrativo

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione alle norme della circolazione sanzione amministrativa sanzione disciplinare pene e misure reati penali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del

regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle

strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687), promosso

con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Fulgenzi David, iscritta al n. 455 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che il pretore di Recanati, con ordinanza 31 ottobre 1969,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, "in quanto commina una

sanzione penale ai contravventori a precetti (divieti) non contenuti

né risultanti da una legge formale ma da un regolamento amministrativo

di polizia giudiziaria (ferroviaria)", con pretesa violazione, perciò,

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in

materia penale);

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che la legge impugnata, comminando sanzioni penali per

la violazione di norme previgenti del suddetto regolamento di polizia

ferroviaria (r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687) specificamente indicate,

ne ha recepito in sé il contenuto precettivo, che pertanto fa parte di

essa, ed è quindi senz'altro da escludere la violazione della riserva

di legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo

1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia,

sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato

con r.d. 31 ottobre 1873, n. i 687), proposta dall'ordinanza in

epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.