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Ordinanza 75/1971 ECLI:IT:COST:1971:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

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Ordinanza 75/1971 · Corte costituzionale: integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

Parole chiave

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legislazione alimentare reati contro la salute pubblica legislazione veterinaria mangimi – prodotti e igiene violazione delle norme sicurezza alimenti – igiene
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2

dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario per l'igiene e la

sanità, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1970 dal pretore

di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Mandechich Sergio,

iscritta al n. 86 del registro 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che il pretore di Monfalcone, con atto 5 febbraio 1970, ha

denunciato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione (riserva di legge in materia penale), l'art. 2

dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanità,

contenente sanzioni relative al trasporto di carni;

che non c'è stata costituzione di parti.

Considerato che l'ordinanza commissariale contenente la

disposizione denunciata risulta ictu oculi priva di forza di legge,

come riconosce lo stesso giudice a quo negando che costituisca

esercizio di poteri delegati dal Parlamento o, perfino, legittimo

esercizio di potestà regolamentare;

che pertanto l'art. 2 dell'ordinanza non può essere oggetto di

esame da parte della Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951

dell'Alto Commissario igiene e sanità, sollevata, dall'ordinanza

citata in epigrafe, in riferimento all'articolo 25, secondo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.