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Sentenza 69/1971 ECLI:IT:COST:1971:69 Generato dall'IA

Sentenza 69/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 69/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dei testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art.

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Sentenza 69/1971 · Corte costituzionale: 1016 (aggiunto dall'art.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis

dei testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art.

3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), promossi con ordinanza emessa il

30 giugno 1969 dal pretore di Conegliano nel procedimento penale a

carico di Donati Ugo, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22

ottobre 1969, e con cinque ordinanze emesse il 4 febbraio 1970 dallo

stesso pretore in altrettanti procedimenti penali rispettivamente a

carico di Modolo Mario, De Polo Antonio, Benedetti Fortunato, Soldera

Gildo e Basei Luciano, iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 172 del

registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso di sei distinti procedimenti penali a carico di taluni

cacciatori imputati, tra l'altro, della contravvenzione all'art. 12 bis

del testo unico sulla caccia, per aver esercitato l'arte venatoria in

località sottoposte al regime di caccia controllata, sprovvisti del

tesserino prescritto dal regolamento deliberato dal Comitato

provinciale della caccia, il pretore di Conegliano sollevava questione

di legittimità costituzionale del predetto art. 12 bis, per contrasto

con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, con ordinanze del 30 giugno 1969 e del 4 febbraio 1970,

di identico contenuto. Il giudice a quo rileva che la norma impugnata,

delineata la nozione di caccia controllata, stabilisce la soggezione

dei cacciatori ad una serie di limiti all'esercizio venatorio, relativi

all'epoca, al luogo, alla specie e al numero dei capi di selvaggina

stanziale da abbattere, ed ammette i titolari di licenza di caccia ad

esercitare la caccia controllata "osservando le condizioni stabilite

dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla

scorta di un regolamento tipo nazionale". L'ultimo comma della norma

impugnata commina ai contravventori la pena dell'ammenda.

Il pretore di Conegliano ritiene che la norma suddetta, in

violazione della riserva di legge stabilita dall'invocato art. 25 della

Carta, ricolleghi la pena dell'ammenda alla inosservanza di un precetto

che non è formulato nella legge stessa, ma la cui determinazione è

attribuita al regolamento emanando ad opera del Comitato provinciale

per la caccia.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atti di intervento depositati il 14 ottobre 1969 ed il 26 maggio

1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Rileva l'Avvocatura che, anche secondo la più recente

giurisprudenza della Corte costituzionale, non si avrebbe violazione

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quando la legge,

nell'attribuire al regolamento il potere di fissare, per singoli

elementi, o nella loro interezza, ipotesi criminose, abbia

predeterminato, come nella specie, con sufficiente rigore, questa

fissazione.

:

Tutte le ordinanze di remissione propongono la medesima questione

che va quindi definita con unica sentenza.

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 12 bis del

t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, che punisce con l'ammenda l'attività

venatoria svolta in località sottoposte al regime di caccia

controllata senza osservare le condizioni stabilite dal regolamento

deliberato dal Comitato provinciale per la caccia, contrasti o meno con

il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, per il dubbio che la norma legislativa abbia in tal modo

rinviato all'emanando regolamento l'integrale formulazione del precetto

penale.

Questa Corte ha avuto occasione di rilevare più volte come il

principio di legalità della pena esiga, da un lato, che sia proprio un

atto avente forza di legge ad indicare "con sufficiente specificazione

i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti

dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve

seguire la pena"; d'altro canto che sia sempre ed esclusivamente la

legge a determinare con quale misura debba venire repressa la

trasgressione dei precetti che essa vuole sanzionati penalmente (cfr.

sentenze n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969).

Il principio ora enunciato appare rispettato anche dalla norma

impugnata. Invero l'art. 12 bis del vigente t.u. sulla caccia (aggiunto

dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799) definisce nelle sue

caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata come

quello secondo cui l'esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di

tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale

protetta da abbattere. I vari regolamenti emanati dai Comitati

provinciali della caccia, sulla scorta di un regolamento tipo

nazionale, sono stati previsti dalla legge per specificare,

principalmente per la necessità di adattare alle diverse condizioni

dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con

sufficiente precisione, ad opera della legge.

Pertanto la norma impugnata non ha violato l'invocato principio

costituzionale, rimettendo alla fonte regolamentare la specificazione

di elementi predeterminati dalla legge.

Qualora, poi, in ipotesi, gli emanati regolamenti, nel precisare le

condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia controllata,

avessero stabilito oneri o limitazioni non consentite dalla

formulazione legislativa, essi risulterebbero evidentemente affetti da

vizio di illegittimità, con il conseguente dovere del giudice di

disapplicarli, e con la possibilità per l'interessato di ricorrere ai

comuni strumenti di tutela giurisdizionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 bis del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016

(aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.