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Ordinanza 67/1971 ECLI:IT:COST:1971:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 67/1971 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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sanzione amministrativa accertamento dell'ammontare del danno sanzioni pecuniarie indennità per il danno soggettivo sanzione sproporzionata inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26 e

29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata

al danno forestale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 settembre 1969 dal pretore di Bronte nel

procedimento penale a carico di Pruiti Calogero, iscritta al n. 50 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1969 dal pretore di Tortorici nel

procedimento penale a carico di Lazzara Antonino, iscritta al n. 365

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con le ordinanze dei pretori di Bronte e di

Tortorici, si è sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena

pecuniaria commisurata al danno accertato dagli agenti forestali), in

riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che le due norme, secondo le ordinanze, comprometterebbero il

diritto di difesa dell'imputato poiché questi non può intervenire

all'attività d'accertamento del danno forestale;

che non c'è stata costituzione di parti.

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del

1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 475,

proposta in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;

che questo articolo contiene una norma analoga a quelle contenute

negli artt. 26 e 29 della legge 1923, n. 3267, sottoposti ora, per

analoghi motivi, al giudizio della Corte costituzionale;

che pertanto gli argomenti, con i quali si è dichiarata

l'infondatezza nella sentenza n. 200 del 1970, valgono anche rispetto

alla questione sollevata ora con le predette ordinanze, né sussistono

motivi che inducono a mutare avviso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative; dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre

1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale),

proposta, dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art.

24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.