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Ordinanza 64/1971 ECLI:IT:COST:1971:64 Generato dall'IA

Ordinanza 64/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 64/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, con

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 64/1971 · Corte costituzionale: 163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, con

Parole chiave

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sanzioni penali pene condizionali pena privativa della libertà riduzione della pena esenzione dalla pena atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
art. 27 della Costituzione
in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 163, primo

comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 17 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Grassi Sergio ed altri, iscritta al n. 358 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza del tribunale di Milano di cui in

epigrafe il giudice a quo ha sollevato, congiuntamente o

alternativamente, questione di legittimità costituzionale dell'art.

163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, con

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto

all'art. 163, primo comma, perché consente di concedere la sospensione

condizionale della pena solo se la condanna priverebbe della libertà

personale per un tempo non superiore ad un anno; quanto all'art. 625,

ultimo comma, perché il minimo edittale della pena prevista (tre anni

di reclusione e lire ottantamila di multa) è superiore all'entità

della pena per cui è ammessa la concessione del suddetto beneficio;

che nel procedimento così proposto non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 22 del 1971 ha

dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 (oltreché

dell'art. 624) del codice penale con argomentazioni che valgono anche

in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che, anche a prescindere dal rilievo che, per il secondo comma

dell'art. 163 del codice penale e per l'art. 20 del r.d. 20 luglio

1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, e sostituito

con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1965, n. 1171, il limite è

spostato, rispettivamente, a due anni per gli ultrasettantenni e a tre

anni per i minori degli anni diciotto; e dall'altro rilievo che il

concorso di più circostanze attenuanti (comuni, generiche, attinenti

alla persona ecc.) opera nel senso di abbassare notevolmente il minimo

della pena edittale (art. 67, ultimo comma, in relazione all'art. 63

del codice penale); anche - ripetesi - a prescindere da ciò, la

disciplina positiva dell'istituto della sospensione condizionale -

ispirata al criterio della finalità rieducativa della pena - è

rimessa alla scelta del legislatore, insindacabile in questa sede, se

non violi l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e

ragionevolezza della norma);

che, inoltre, anche la determinazione della misura (astratta) della

pena è affidata alla discrezionalità del legislatore;

che nessuna delle due norme denunziate viola pertanto l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo

comma, del codice penale, proposte, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.