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Ordinanza 63/1971 ECLI:IT:COST:1971:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile vertente tra Schiattarella Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta

Regesto Legislator

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art. 39 della Costituzione; Ordinanza 63/1971 · Corte costituzionale: civile vertente tra Schiattarella Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi libertà sindacale censure di diritto costituzionale legittimazione dell'azionista sindacato giurisdizionale eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 39 della Costituzione
all'art. 39 della Costituzione, una questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei

lavoratori dipendenti da imprese industriali, promosso con ordinanza

emessa il 22 maggio 1967 dal tribunale di Napoli nel procedimento

civile vertente tra Schiattarella Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta

al n. 319 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Visto l'atto di costituzione di Pastore Vincenzo;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con ordinanza 22 maggio 1967 (pervenuta a questa Corte

il 28 luglio 1969) il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento

all'art. 39 della Costituzione, una questione di legittimità

costituzionale concernente il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 9 ottobre

1969, il sig. Vincenzo Pastore, il quale ha chiesto che il decreto

denunziato venga dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Considerato che con sentenza n. 98 del 26 giugno 1967 questa Corte

dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960,

n. 1011;

che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano

indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme

sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese

industriali" sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione,

dall'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 98 del 26 giugno 1967.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.