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Ordinanza 61/1971 ECLI:IT:COST:1971:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1970 dal tribunale di Spoleto nei procedimenti penali rispettivamente a

Regesto Legislator

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art. 21 della Costituzione; Ordinanza 61/1971 · Corte costituzionale: 1970 dal tribunale di Spoleto nei procedimenti penali rispettivamente a

Parole chiave

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reati di comune pericolo pubblica istigazione a delinquere uso delittuoso di materie esplosive incendio intenzionale minaccia all'ordine pubblico infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Costituzione
penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 725

del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 14 ed il 25 maggio

1970 dal tribunale di Spoleto nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Onori Alberta, Conti Giovanni, Nemi Ferruccio, Cecchini Fosco

ed altri, iscritte ai nn. 287, 288, 289, 290 e 291 del registro

ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 267 del 21 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice

penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione;

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 159 del 12 novembre 1970, in

riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 725 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 159

del 12 novembre 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.