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Ordinanza 59/1971 ECLI:IT:COST:1971:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contro il fallimento Costa Merelli e Bettoncelli Giannalberto, iscritta

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 59/1971 · Corte costituzionale: contro il fallimento Costa Merelli e Bettoncelli Giannalberto, iscritta

Parole chiave

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ufficiale dei fallimenti bancarotta fraudolenta colpa del patrocinatore carenza di legittimazione diritto a un difensore patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

18, primo comma, e 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 2 aprile 1970 dal pretore di Brescia e il 23

aprile 1970 dal pretore di Voghera nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Sala Giuseppe ed altri e di Chiapponi

Carlo, iscritte ai nn. 234 e 242 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16

settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la società immobiliare Costa Merelli

contro il fallimento Costa Merelli e Bettoncelli Giannalberto, iscritta

al n. 309 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comra, della

Costituzione le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti

norme del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare):

art. 15, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di

disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio, onde far

valere le proprie ragioni in contraddittorio, con l'assistenza tecnica

del difensore;

art. 18, primo comma, nella parte in cui stabilisce che il termine

per l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

decorre dalla data di affissione dell'estratto della sentenza stessa

alla porta esterna del tribunale, senza che della pronunzia sia

richiesta la effettiva conoscenza dell'interessato;

che, con una delle tre ordinanze; è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale anche dell'art. 217 dello stesso decreto,

in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma,

della Costituzione, in quanto preclude al giudice penale, competente ad

accertare il reato di bancarotta, ogni indagine in merito ai fatti che

legittimano la dichiarazione di fallimento;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto di deduzioni

13 febbraio 1970, il signor Giannalberto Bettoncelli.

Considerato che la disposizione dell'art. 15 del r.d. 16 marzo

1942, n. 267, è stata dichiarata da questa Corte costituzionalmente

illegittima con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;

che con la stessa sentenza, confermativa della precedente decisione

n. 93 del 1962, è stata dichiarata altresì la manifesta infondatezza,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto

sopra menzionato;

che dalla suddetta decisione deve ritenersi risolta nel senso

dell'infondatezza anche la questione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 217, in riferimento così all'art. 24, come all'art. 25,

primo comma, della Costituzione, posto che in essa è espressamente

richiamata la normativa circa la pregiudizialità civile in confronto

dell'accertamento dei reati fallimentari, e si è ritenuto che la

competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa

opposizione è precostituita a favore del tribunale fallimentare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la

sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede

l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in

camera di consiglio;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, primo comma, del predetto decreto,

proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione e già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 93 del 13 novembre 1962;

c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 217 dello stesso decreto, proposta in

riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione e già ritenuta non

fondata con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.