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Ordinanza 53/1971 ECLI:IT:COST:1971:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle imposte di Lecce sul ricorso di Capozza Mario, iscritta al n. 343

Regesto Legislator

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art. 76 Cost; Ordinanza 53/1971 · Corte costituzionale: 343

Parole chiave

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imposta diretta contenzioso tributario diritti del contribuente amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
riferimento all'art. 76 Cost.; b) art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 84,

136, secondo comma, 143, 175 e 176 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dalla Commissione

distrettuale delle imposte di Napoli sul ricorso della società SVAI,

iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanze emesse il 16 marzo 1970 dalla Commissione provinciale

delle imposte di Bologna su quattro ricorsi dell'Istituto ortopedico

Rizzoli, iscritte ai nn. 302, 303, 304 e 305 del registro ordinanze

1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286

dell'11 novembre 1970;

3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1969 dalla Commissione

distrettuale delle imposte di Pesaro sul ricorso di Savorelli Giorgio,

iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

4) ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dalla Commissione distrettuale

delle imposte di Lecce sul ricorso di Capozza Mario, iscritta al n. 343

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte da

Commissioni per i tributi erariali e che i giudizi con esse promossi

possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le questioni di legittimità costituzionale hanno ad oggetto le

seguenti disposizioni del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente

il testo unico sulle imposte dirette: a) articolo 84, denunziato in

riferimento all'art. 76 Cost.; b) art. 136, secondo comma, denunziato

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; c) art. 143, denunziato in

riferimento all'art. 76 Cost.; d) artt. 175 e 176, denunziati in

riferimento all'art. 76 Cost.;

che innanzi a questa Corte, nel giudizio promosso con ordinanza 18

dicembre 1968 della Commissione distrettuale di Napoli, si è

costituita con atto del 30 giugno 1970 l'Ammistrazione delle finanze

dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata

inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10 questa Corte

ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi

giurisdizionali;

che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di

costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali

per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per

difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi

non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.