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Ordinanza 51/1971 ECLI:IT:COST:1971:51 Generato dall'IA

Ordinanza 51/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 51/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 47 della Costituzione; Ordinanza 51/1971 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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censure di diritto costituzionale uguaglianza giuridica diritto al gratuito patrocinio diritti costituzionali specifici privilegi ed immunità perequazione finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 47 della Costituzione
della censura anche in riferimento all'art. 47 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207,

lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi

sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 luglio 1969 dal pretore di San Giovanni

in Fiore nel procedimento civile vertente tra Marano Serafina e

l'Esattoria delle imposte di San Giovanni in Fiore, iscritta al n. 414

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969;

2) ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dal pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra Cortesi Silvano e l'Esattoria comunale

di Siena, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che il pretore di San Giovanni in Fiore, con ordinanza del

30 luglio 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale

della norma di cui all'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 113 della

Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale della stessa norma

è stata proposta dal pretore di Siena, con ordinanza dell'11 marzo

1970, in riferimento agli artt. 42, 3, 24, 29, primo comma, 30, primo

comma, 113 della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con la menzionata ordinanza del pretore

di San Giovanni in Fiore si è costituito, con atto 23 ottobre 1969, il

Presidente del Consiglio dei ministri;

che le cause possono essere decise con unica pronuncia.

Considerato che questa Corte, con sentenze n. 42 e n. 93 del 1964,

n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in

riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 42 e 113 della Costituzione;

che le ragioni ivi esposte sono valide per escludere la fondatezza

della censura anche in riferimento all'art. 47 della Costituzione;

che pertanto non sussistono motivi per discostarsi dalle ricordate

decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera

b, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), proposta, con le ordinanze citate in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 42, 47

e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.