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Sentenza 5/1971 ECLI:IT:COST:1971:5 Generato dall'IA

Sentenza 5/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 5/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, in riferimento agli

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, articolo 36 della Costituzione; Sentenza 5/1971 · Corte costituzionale: dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, in riferimento agli

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione articolo 36 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
dell'art. 3 della Costituzione.
articolo 36 della Costituzione
dell'articolo 36 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg.

Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti economici in favore dei

dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dal

giudice conciliatore di Verona nel procedimento civile vertente tra

Barbieri Giuseppe e il Comune di Verona, iscritta al n. 131 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

:

Nel corso del procedimento civile vertente tra Barbieri Giuseppe e

il Comune di Verona, il giudice conciliatore di questa città,

accogliendo l'eccezione della difesa del Barbieri, con ordinanza 3

marzo 1969 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, in riferimento agli

artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.

Detto giudice rileva che il menzionato art. 2 del D.Lg.Lgt. n. 722

del 1945, per la corresponsione degli assegni familiari ai dipendenti

degli enti di diritto pubblico richiede, come una delle condizioni, la

convivenza dell'alimentando; requisito questo, dal quale si prescinde

(art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli

artt. 6 e 7 del D.Lg. Lgt. 9 novembre 1944, n. 307) per i dipendenti di

enti privati. Onde una ingiustificata disparità di trattamento tra le

due categorie di prestatori d'opera con la conseguente violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Il conciliatore aggiunge che, in relazione all'art. 433 del codice

civile, la convivenza è irrilevante al fine di determinare il maggiore

o minore bisogno dell'alimentando, una volta che sussistano i requisiti

dell'anzianità e della mancanza di sufficiente reddito. Requisiti -

precisa - che dovrebbero valere da soli per determinare l'obbligo della

corresponsione degli alimenti e, quindi, degli assegni.

Il ripetuto giudice non motiva perché - a suo avviso - la norma

impugnata sarebbe in contrasto anche con gli articoli 4, 36 e 38 della

Costituzione.

Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte e la causa è stata

trattata in camera di consiglio il 9 dicembre 1970.

:

Secondo l'ordinanza di rimessione, sussisterebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti pubblici e quelli

di enti privati, in merito alla corresponsione degli assegni familiari,

in quanto la norma contenuta nell'articolo 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre

1945, n. 722, richiede come una delle condizioni, la convivenza

dell'alimentando con l'impiegato, requisito questo dal quale si

prescinde per i dipendenti di enti privati per disposizione dell'art. 9

del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6

e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307. La suddetta norma sarebbe in

contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato,

esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di

finalità, per cui, i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a

trovarsi in condizioni differenti. E già con la sentenza n. 88 del

1963, questa Corte ha posto in rilievo che lo status inerente al

pubblico impiego, disciplinato da leggi che regolano le assunzioni, le

promozioni, i trasferimenti, le retribuzioni, ecc. non può essere

posto sullo stesso piano di quello privato, dominato da norme

prevalentemente economiche, sorrette dalla volontà dei contraenti.

Dalla differente situazione di cui sopra, deriva la legittimità della

disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si differenzia anche

nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego

privato.

La convivenza dei genitori sarebbe - secondo l'ordinanza -

irrilevante, dal momento che quel che appare essenziale è soltanto la

circostanza che allorquando sussistono le altre condizioni di legge, i

genitori siano a carico del prestatore d'opera.

Orbene, prescindendo dalla esattezza di tale osservazione, è

sufficiente considerare che la necessità o meno di un requisito per la

concessione di un beneficio non è di per sé problema di legittimità

costituzionale, quanto piuttosto di politica legislativa.

È esatto che lo stesso legislatore non ha più richiesto la

convivenza per la concessione degli assegni familiari ai dipendenti

dell'impiego privato (D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479) modificando

all'uopo gli artt. 6 e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307, secondo

i quali la convivenza era elemento di prova dell'essere a carico del

prestatore d'opera, e si consideravano "conviventi i genitori quando

gli stessi ed il lavoratore risultano compresi nello stesso stato

anagrafico di famiglia". Ed è certo che il medesimo principio potrebbe

essere adottato per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma

il non averlo adottato non contrasta di per sé con principi di

razionalità.

Infatti, in tal caso non può negarsi che il legislatore si sia

informato ad intuibili esigenze della pubblica amministrazione, quale

la necessità di evitare possibili frodi tanto più pregiudizievoli in

quanto si tratta di pubblico interesse, oppure abbia considerato che la

perdita in rari casi della aggiunta di famiglia sia compensata da tanti

altri vantaggi e garanzie di cui non godono i dipendenti dell'impiego

privato.

Non risultano violati neppure gli artt. 4, 36 e 38 della

Costituzione; il primo in quanto il riconoscimento a tutti i cittadini

di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano

costituzionale dell'importanza sociale del lavoro; il secondo perché

la proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro prestato e la

retribuzione, non è menomata da particolari presupposti per il diritto

dell'aggiunta di famiglia; ed il terzo perché il diritto al

mantenimento ed alla assistenza sociale riguarda il cittadino inabile

al lavoro sprovvisto dei mezzi di sussistenza, mentre nel caso in esame

si tratta di diritti di lavoro, che rientrano se mai nella disciplina

dell'articolo 36 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti

economici in favore dei dipendenti statali), sollevata in riferimento

agli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione dalla ordinanza indicata

in epigrafe del conciliatore di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.