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Ordinanza 44/1971 ECLI:IT:COST:1971:44 Generato dall'IA

Ordinanza 44/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 44/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Arsizio nel procedimento penale a carico di Milani Dina, iscritta al n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 44/1971 · Corte costituzionale: Arsizio nel procedimento penale a carico di Milani Dina, iscritta al n.

Parole chiave

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scelta del difensore censure procedurali diritti della difesa divieto di rappresentanza dell'avvocato scelta della procedura nomina del difensore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93,

secondo comma, 94 e 468, primo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1970 dal tribunale di Busto

Arsizio nel procedimento penale a carico di Milani Dina, iscritta al n.

261 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma,

94 e 468, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 108 del 17 giugno

1970 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 94 e 468, primo comma,

del codice di procedura penale, con riferimento ai citati artt. 3 e 24

della Costituzione;

che non si pongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 93; secondo comma, 94 e 468, primo comma,

del codice di procedura penale, proposte, dal tribunale di Busto

Arsizio con ordinanza 30 giugno 1970, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione e già dichiarate non fondate con sentenza n. 108

del 17 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.