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Ordinanza 43/1971 ECLI:IT:COST:1971:43 Generato dall'IA

Ordinanza 43/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 43/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il capoverso dell'art. 281 e che pertanto si rende necessaria una nuova

Regesto Legislator

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art. 13 della Costituzione; Ordinanza 43/1971 · Corte costituzionale: il capoverso dell'art. 281 e che pertanto si rende necessaria una nuova

Parole chiave

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legittimità della carcerazione preventiva diritti del detenuto diritto alla libertà pena privativa della libertà misura di contenzione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 13 della Costituzione
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 13 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 281 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 agosto

1970 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Ramundo Paolo, iscritta al n. 301 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi al pretore di

Roma a carico di Ramundo Paolo, imputato del reato ex art. 635

capoverso del codice penale, questi avanzò istanza di libertà

provvisoria;

che il P.M. impugnava il provvedimento del pretore che accoglieva

la predetta istanza e pertanto gli atti venivano rimessi al giudice

istruttore del tribunale di Roma, il quale, accogliendo l'istanza del

difensore, sollevava la questione di legittimità dell'art. 281 del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 13 della

Costituzione;

Considerato che, con la legge 5 novembre 1970, n. 824, veniva

modificato, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale,

il capoverso dell'art. 281 e che pertanto si rende necessaria una nuova

valutazione della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale da parte dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale

la questione di costituzionalità è sorta, per cui alla medesima vanno

rinviati gli atti rispettivi;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del

tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.