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Sentenza 40/1971 ECLI:IT:COST:1971:40 Generato dall'IA

Sentenza 40/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 40/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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Sentenza 40/1971 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

27 ottobre 1969 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a

carico di Brancaccio Luigi ed altro, iscritta al n. 441 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5 del 7 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

:

Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 nel procedimento penale a

carico di Brancaccio Luigi ed altro, il tribunale di Napoli ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 389, secondo comma, del codice di procedura

penale in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, col disporre che il

pubblico ministero debba procedere con istruttoria sommaria quando

l'imputato, nell'interrogatorio, ha confessato e non appaiono necessari

ulteriori atti d'istruzione, consentirebbe, che egli, operando

insindacabilmente la valutazione della esistenza di tali circostanze,

si renda arbitro della scelta del tipo d'istruzione e quindi

dell'assegnazione o meno al giudice istruttore anche di quei processi

che per l'art. 295 del codice di procedura penale apparterrebbero alla

sua competenza. Il che comporterebbe la violazione del principio del

giudice naturale sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti e

perciò la causa viene portata in camera di consiglio per la decisione,

ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9; primo comma, delle Norme integrative.

:

Il tribunale di Napoli ritiene che contrasti con il principio della

precostituzione del giudice di cui all'art. 25, primo comma, della

Costituzione; la disposizione dell'art. 389, secondo comma, del codice

di procedura penale che fa obbligo al pubblico ministero di procedere

con istruttoria sommaria quando l'imputato ha confessato e non appaiono

necessari ulteriori atti d'istruzione.

Ciò perché se il p.m. può giudicare insindacabilmente sul punto

che esista una confessione e che altri atti istruttori non occorrano,

egli è reso in realtà arbitro di scegliere il tipo di istruzione e

quindi anche di sottrarre al giudice istruttore processi che, secondo

la legge, apparterrebbero alla sua competenza.

L'ordinanza in data 27 ottobre 1969 è stata emessa dal, tribunale,

ovviamente in udienza, e quindi quando l'istruttoria sommaria era già

stata conclusa, ed anteriormente all'entrata in vigore della legge 7

novembre 1969, n. 780, che ha modificato l'art. 389 del codice di

procedura penale introducendo, sulla scelta dell'istruttoria da parte

del pubblico ministero, un controllo del giudice istruttore da attuarsi

su ricorso che l'imputato ha facoltà di proporre, inizialmente allo

stesso pubblico ministero, entro cinque giorni dalla notifica di un

ordine o di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un

procedimento a suo carico, e successivamente, in caso di reiezione, al

giudice istruttore.

Nella specie, essendo l'istruttoria già conclusa, ed i termini

scaduti, il procedimento previsto dalla nuova legge non trova

applicazione.

La questione va quindi esaminata nei termini nei quali è stata

proposta ed entro tali termini va ritenuta fondata.

Con sentenza n. 117 del 1968 la Corte ebbe a dichiarare la

illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 389, il

quale dispone che il pubblico ministero debba procedere con istruttoria

sommaria in ogni caso in cui la prova appare evidente. Le ragioni per

le quali la illegittimità venne pronunziata si riassumono nella

inaccettabilità del principio che la scelta del tipo di istruttoria,

con possibile compressione delle competenze del giudice istruttore,

possa essere rimessa al pubblico ministero mediante un suo giudizio,

allora insindacabile, sull'evidenza della prova.

E poiché non è dubbio che le stesse ragioni ricorrono anche nella

ipotesi del giudizio relativo alla esistenza della confessione e alla

superfluità di ulteriori atti istruttori, che, nell'originario testo

dell'art. 389, secondo comma, era egualmente sottratto a ogni

controllo, ne discende che debba essere dichiarata la illegittimità

costituzionale anche di tale disposizione del codice di procedura

penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 389, secondo

comma, del codice di procedura penale, nei limiti in cui, nel testo

anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n.

780, esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della

valutazione compiuta dal pubblico ministero sul punto che l'imputato ha

confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.