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Ordinanza 37/1971 ECLI:IT:COST:1971:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla

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Ordinanza 37/1971 · Corte costituzionale: 320, sulla

Parole chiave

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nomina del perito professioni giudiziarie accesso alla professione divieto di esercizio della professione nomina del difensore d'ufficio posizioni amministrative del funzionario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla

composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossi con

ordinanze emesse il 15 gennaio 1970 dalla sezione specializzata agraria

del tribunale di Grosseto nei procedimenti civili vertenti

rispettivamente tra Falchi Romolo e Falchi Ernesto e tra Costoloni

Nelia e Dainelli Nandino, iscritte ai nn. 265 e 266 del registro

ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 254 del 7 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, con due ordinanze identiche in data 15 gennaio 1970,

pronunciate nel corso delle cause civili vertenti rispettivamente tra

Falchi Romolo e Falchi Ernesto e tra Costoloni Nelia e Dainelli

Nandino, la sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,

quarto comma, e 4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per la

parte in cui stabilirebbero che gli Ispettorati compartimentali della

agricoltura designano tra tutti gli iscritti all'albo professionale dei

dottori in scienze agrarie, periti e geometri un limitato numero di

nominativi vincolando il Consiglio superiore della magistratura sulla

scelta degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate agrarie,

in riferimento agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzione;

che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono

essere riuniti avendo eguale oggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato

infondata la questione, che era stata precedentemente sollevata anche

da altri giudici con riferimento agli artt. 104, 105 e 108 della

Costituzione, sul presupposto che le norme impugnate conferiscono agli

Ispettori compartimentali dell'agricoltura una funzione esclusivamente

preparatoria e non già decisionale per quanto attiene alla

proposizione degli esperti;

che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 92 del 3 giugno 1970;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda

la dedotta violazione degli artt. 51 e 102 della Costituzione, che non

assume autonomo rilievo rispetto alle altre già esaminate dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della

legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni

specializzate agrarie, promossa, con le ordinanze 15 gennaio 1970 della

sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto in riferimento

agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzione e già dichiarata non

fondata con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.