Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 35/1971 ECLI:IT:COST:1971:35 Generato dall'IA

Ordinanza 35/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 35/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 35/1971 · Corte costituzionale: 243 del 24 settembre 1969.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione del diritto all'indennità adeguamento al rincaro decisione di estensione scala dei salari disposizioni sul trattamento economico indennità per lavoro ridotto retroattiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le

disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile

nel settore del commercio, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio

1969 dal pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Biscari

Giuseppe, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che il pretore di Modica, con ordinanza 29 maggio 1969, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le

disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 relative

all'applicazione della scala mobile nel settore del commercio;

che, secondo l'ordinanza, le disposizioni impugnate violerebbero

gli artt. 23 e 70 della Costituzione (riserva di legge) perché la

determinazione periodica dell'indennità è affidata ad un "organo",

come l'Istituto centrale di statistica, privo di poteri impositivi,

invece che "di volta in volta promanare da specifico provvedimento

legislativo";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ISTAT non esercita poteri impositivi, ma

raccoglie ed elabora, con l'ausilio di un'apposita commissione

nazionale, i dati relativi al costo della vita, alle cui variazioni la

legge ricollega la misura dell'indennità da pagare al lavoratore;

che pertanto il meccanismo della c.d. scala mobile è regolato

direttamente dalle norme denunciate con aggancio ad un parametro

mutevole nel tempo, per cui gli aumenti periodici di retribuzione

costituiscono attuazione di un'espressa volontà legislativa così che

è da escludere ictu oculi qualunque violazione della riserva di legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le

disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile

nel settore del commercio, sollevata, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 23 e 70 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.