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Ordinanza 34/1971 ECLI:IT:COST:1971:34 Generato dall'IA

Ordinanza 34/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 34/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 34/1971 · Corte costituzionale: procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta

Parole chiave

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divorzio su richiesta comune ricorso costituzionale all'estero divorzio internazionale giurisdizione costituzionale convenzione di divorzio divorzio contenzioso
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto,

quinto e sesto comma, della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Concordato

tra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929), e dell'art. 17 della

legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del

Concordato nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza

emessa il 31 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta

al n. 105 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e

Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con atto di citazione del 4 dicembre 1968 Carla Ferri

conveniva in giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna James Mc

Kenna per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza di

divorzio pronunciata fra le parti dalla Corte suprema di Scozia il 30

giugno 1961;

che con ordinanza del 31 ottobre 1969 la Corte d'appello di Bologna

riteneva d'ufficio non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.

34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in

relazione al principio di sovranità dello Stato e agli artt. 1, comma

secondo, 102, comma primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 25,

comma primo, e 10, comma secondo, della Costituzione e rimetteva gli

atti del procedimento alla Corte costituzionale;

che dinanzi a questa si costituiva solo, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocato dello Stato Luciano Tracanna;

Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte è

stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova

valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte

costituzionale;

che tale valutazione è di competenza della autorità giudiziaria

dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sorta, epperò

alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria

competente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.