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Ordinanza 28/1971 ECLI:IT:COST:1971:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923,

Regesto Legislator

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Ordinanza 28/1971 · Corte costituzionale: 148 del r.d. 30 dicembre 1923,

Parole chiave

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diritto di agire in giudizio impugnazione di decisioni amministrative ricorso costituzionale all'estero opposizione al precetto esecutivo eccezione di incostituzionalità censura costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d.

30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro), promosso con

ordinanza emessa il 23 aprile 1970 dalla Corte d'appello di Catanzaro

nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria

dello Stato e Buda Benito e Francesco, iscritta al n. 232 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 235 del 16 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923,

n. 3269, di approvazione della legge di registro (che fa divieto di

condannare l'Amministrazione finanziaria, anche se soccombente, al

rimborso delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata

promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o

prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di

questa), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sua sentenza n. 116 del 1970, in

riferimento agli stessi articoli (oltre che all'art. 113) della

Costituzione;

che non vengono addotti argomenti tali da indurre la Corte a mutare

la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che

approva la legge di registro, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe e già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 116 del 18 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.