Ordinanza 28/1971 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdi legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923,
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 28/1971 · Corte costituzionale: 148 del r.d. 30 dicembre 1923,
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro), promosso con
ordinanza emessa il 23 aprile 1970 dalla Corte d'appello di Catanzaro
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria
dello Stato e Buda Benito e Francesco, iscritta al n. 232 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 16 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923,
n. 3269, di approvazione della legge di registro (che fa divieto di
condannare l'Amministrazione finanziaria, anche se soccombente, al
rimborso delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata
promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o
prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di
questa), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sua sentenza n. 116 del 1970, in
riferimento agli stessi articoli (oltre che all'art. 113) della
Costituzione;
che non vengono addotti argomenti tali da indurre la Corte a mutare
la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che
approva la legge di registro, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe e già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 116 del 18 giugno 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.