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Ordinanza 27/1971 ECLI:IT:COST:1971:27 Generato dall'IA

Ordinanza 27/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 27/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 27/1971 · Corte costituzionale: Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

Parole chiave

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lesioni personali a minore infrazione privilegiata caso poco grave maltrattamento di minori commisurazione della pena minorile minorenne con disabilità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile

1969 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Liguori

Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 15 aprile 1969, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 571,

secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che la norma - secondo il pretore - violerebbe il principio

d'uguaglianza, perché il reato di abuso dei mezzi di correzione o di

disciplina, ivi previsto, è perseguibile d'ufficio (anche) quando ne

deriva una lesione personale lievissima (secondo comma), in tal caso

punita con un terzo della pena del reato di lesione personale

lievissima, mentre quest'ultimo delitto, nonostante la maggior gravità

della sanzione, è perseguibile soltanto a querela di parte (art. 582,

secondo comma);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel nostro ordinamento giuridico penale, la

perseguibilità d'ufficio non è necessariamente in relazione alla

gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma,

talvolta, è in relazione alla particolarità della fattispecie e del

bene che con la condotta criminosa venga offeso;

che nell'art. 571 il reato di abuso dei mezzi di correzione o di

disciplina è perseguibile d'ufficio perché non si rimetta

all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un

dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di

educatore o istruttore: motivo, questo, che basta ad escludere

l'irrazionalità della norma;

che, allorquando dal reato derivi una lesione personale lievissima,

la perseguibilità d'ufficio è connessa all'abuso e non alla lesione,

che, fra l'altro, ne è conseguenza solo eventuale;

che, pertanto, la disparità di trattamento fra reato di abuso con

lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime è

giustificata dalla disparità di situazioni, poiché qualunque sia la

misura della pena nei due casi, nell'uno c'è l'abuso e nell'altro no.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo

comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in

camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.