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Ordinanza 26/1971 ECLI:IT:COST:1971:26 Generato dall'IA

Ordinanza 26/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 26/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare), promossi con

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Ordinanza 26/1971 · Corte costituzionale: aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare), promossi con

Parole chiave

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sfratto disdetta della locazione abitativa revoca di prestazioni sociali revoca del permesso di dimora diritto all'alloggio abitazione individuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5

e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28

aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare), promossi con

ordinanze emesse il 1 ed il 7 ottobre 1969 dal giudice conciliatore de

L'Aquila nei procedimenti civili vertenti tra Sordini Caterina e Brioli

Bice contro l'Istituto autonomo per le case popolari, iscritte ai nn.

431 e 464 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969 e n. 37 dell'11

febbraio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con le ordinanze del conciliatore de L'Aquila si è

proposta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e

6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387, che consentono ai presidenti

degli istituti autonomi case popolari di revocare l'assegnazione degli

alloggi, di procedere eventualmente allo sfratto col provvedimento

speciale previsto dal t.u. sull'edilizia popolare e di ordinare il

rilascio dei locali occupati senza la stipulazione del contratto di

locazione;

che, secondo le ordinanze, le tre norme violerebbero gli artt. 3,

24, 102 e 104 della Costituzione poiché creerebbero una situazione di

favore per l'istituto in confronto all'assegnatario dell'alloggio,

carente di tutela perché "subisce un'ordinanza emessa dal suo

contraddittore"; il quale infine "costituirebbe una magistratura

speciale non consentita dalla Costituzione";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la particolarità del procedimento di revoca, di

sfratto e di rilascio si giustifica con la funzione pubblicistica

dell'ente, nel quadro delle provvidenze per l'edilizia popolare, e che

l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorità giudiziaria

ordinaria e amministrativa, mentre è ovvio che l'istituto o il suo

presidente non sono organi giurisdizionali ed è singolare che se ne

dubiti nelle ordinanze di rinvio;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del

d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28 aprile 1938,

n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica), proposta, con le

ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e

104 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.