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Ordinanza 24/1971 ECLI:IT:COST:1971:24 Generato dall'IA

Ordinanza 24/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 24/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione, art. 33 della Costituzione; Ordinanza 24/1971 · Corte costituzionale: artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

Parole chiave

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diritto agrario violazione degli oneri dell'autorizzazione inquinamento d'origine agricola controllo del fitto agricolo violazione delle norme procedurali costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
art. 33 della Costituzione
1334) in riferimento all'art. 33 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.

31 maggio 1928, n. 1334 (regolamento per l'esecuzione della legge 23

giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle

professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1969

dal pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Bertolini

Pietro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 luglio 1969 il pretore di

Desio, nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro su

eccezione proposta dalla parte, sollevava la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334;

Considerato che l'art. 11 è contenuto in un provvedimento che reca

il titolo "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n.

1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni

sanitarie" ed è stato come tale approvato con r.d. 31 maggio 1928, n.

1334, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore

di sanità e sentito il Consiglio dei ministri;

che pertanto si palesa l'inammissibilità della proposta questione,

poiché il giudizio di legittimità costituzionale a norma dell'art.

134 della Costituzione deve avere per oggetto una legge o un atto

avente forza di legge;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità

della questione proposta dal pretore di Desio con l'ordinanza emessa il

1 luglio 1969 sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (sulla

disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, approvato

con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) in riferimento all'art. 33 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.