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Ordinanza 23/1971 ECLI:IT:COST:1971:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Ordinanza 23/1971 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'obbligo dell'uso

della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari, promosso con

ordinanza emessa il 17 maggio 1969 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Hamè Hans Peter, iscritta al n. 262

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 maggio 1969 nel

procedimento penale in grado di appello a carico di Hamè Hans Peter,

il tribunale di Roma ha disposto la sospensione del giudizio in corso e

la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione sulla

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso, del

r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'"obbligo dell'uso della lingua

italiana in tutti gli uffici giudiziari", e ciò in riferimento

all'art. 24 cpv. della Costituzione;

che, premessi regolarmente gli adempimenti di rito, si è

costituito davanti questa Corte il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che ha chiesto dichiararsi infondata la questione.

Considerato che la questione di costituzionalità viene sollevata

esclusivamente in relazione alla suindicata disposizione del r.d.l. n.

1796 dell'anno 1925 e che si omette qualsiasi richiamo, diretto o

indiretto, alle disposizioni che, nel sistema del vigente codice di

procedura penale, in rielaborazione dell'intera materia trattata nel

decreto legge del 1925, regolano il compimento in lingua italiana degli

atti giudiziari, le nullità conseguenti, le sanatorie, le restituzioni

in termini, la nomina degli interpreti (artt. 137, 138 bis, 185, 187,

326 c.p.c.) nonché per quanto particolarmente riguarda l'assistenza

obbligatoria e gratuita degli interpreti, alla disposizione dell'art.

6, ultimo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa

esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, per ovviare alla carenza di un congruo esame della rilevanza

della sollevata questione di costituzionalità, va ordinata la

restituzione degli atti alla stessa autorità giudiziaria che ha emessa

l'ordinanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.