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Sentenza 205/1971 ECLI:IT:COST:1971:205 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 88 CPP, ruling it constitutional despite defendant's inability to speak.

Numero d'incarto Sentenza 205/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint against Article 88 of the Code of Criminal Procedure inadmissible. The Court of Assizes of Turin suspended proceedings for the defendant, Antonio Iannuzzi, due to his hysterical manifestations but found him capable of intent and will, yet unable to express himself verbally. The Court held that Article 88 is not unconstitutional because other procedural mechanisms, such as suspending or adjourning the trial and appointing substitute measures, adequately protect the right to defense in cases of physical or expressive impediments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 88 c.p.p.; Art. 24 Cost.: The provision suspending proceedings for mental incapacity does not violate the right to defense, as the legal system provides sufficient alternative safeguards for defendants unable to express themselves due to physical or emotional blockages.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to defense mental incapacity procedural suspension inability to speak constitutional complaint substitute measures criminal procedure code incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 88 cod. proc. pen.
di intendere e di volere previste dall'art. 88 cod. proc. pen. per la
Art. 24 della Costituzione
di cui all'art. 24 della Costituzione, affermando che la norma
Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 441 cod. proc. pen.
Art. 443 cod. proc. pen.
Art. 468 cod. proc. pen.
"l'imputato deve avere per ultimo la parola" (art. 468 cod.
Art. 431 c.p.p.
(art. 431 c.p.p.) sia il "rinvio" del dibattimento a tempo
Art. 432 c.p.p.
indeterminato (art. 432 c.p.p.).
Art. 143 c.p.p.
impossibilità o difficoltà di espressione (art. 143 c.p.p.).
art. 88 cod. proc. pen
di intendere e di volere previste dall'art. 88 cod. proc. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1970

dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a carico di

Iannuzzi Antonio, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23

dicembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel dibattimento celebratosi avanti alla Corte di assise di Torino

il 22 ottobre 1970 a carico di Iannuzzi Antonio, imputato di uxoricidio

e tentato omicidio, questi, interrogato insistentemente dal Presidente,

non rispondeva, ed assumeva anzi un atteggiamento tale da indurre la

Corte a disporre perizia psichiatrica, al fine di accertare se egli,

per le sue condizioni mentali, fosse o no in grado di assistere

utilmente al dibattimento.

All'esito della perizia, espletata immediatamente, si accertava che

l'imputato presentava manifestazioni isteriche, ma la Corte riteneva di

potere escludere la sussistenza delle condizioni di totale incapacità

di intendere e di volere previste dall'art. 88 cod. proc. pen. per la

sospensione del procedimento, e ordinava pertanto procedersi oltre nel

giudizio. La difesa, peraltro, eccepiva l'illegittimità costituzionale

della detta norma per contrasto con la garanzia del diritto di difesa

di cui all'art. 24 della Costituzione, affermando che la norma

impugnata consentirebbe la prosecuzione del giudizio anche nel caso in

cui, come nella specie, l'imputato, pur capace di intendere e di

volere, sia tuttavia nella impossibilità di esprimersi, e sia quindi

impedito nell'esercizio della difesa materiale.

La Corte d'assise, con ordinanza emessa nello stesso giorno,

riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Anche secondo il giudice "a quo", l'art. 88 cod. proc. pen.

consentirebbe la prosecuzione del procedimento nel caso di constatata

incapacità all'esercizio della difesa materiale da parte dell'imputato

per impedimento fisico, purché siano presenti la capacità di

intendere e di volere, come appunto dovrebbe accadere nei confronti

dello Iannuzzi, e si porrebbe quindi in contrasto col dettato

costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23 dicembre 1970.

Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente

le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che, qualunque sia stato l'ostacolo

manifestatosi al valido esercizio della difesa da parte dell'imputato,

sarebbe da escludere che possa essersi determinata una situazione non

riferibile ad una delle due categorie di impedimenti fisici previste

dalla legge. Invero, se, come parrebbe aver ritenuto la Corte d'assise,

l'imputato era impossibilitato ad esprimersi per una delle cause di cui

all'art. 143 cod. proc. pen., egli avrebbe potuto godere delle

garanzie apprestate dalla legge appunto allo scopo di assicurare anche

ai muti e sordomuti l'esercizio del diritto di difesa. Se invece

l'impedimento fosse stato tale da impedire la sua comparizione in

dibattimento, il procedimento avrebbe dovuto sospendersi ai sensi

dell'art. 497 cod. proc. pen. In entrambi i casi, quindi, il diritto di

difesa dell'imputato sarebbe stato tutelato, e mal si comprenderebbe

come la Corte di assise abbia potuto sollevare la questione di

legittimità in esame, che dovrebbe quindi dichiararsi infondata.

:

1. - L'ordinanza della Corte d'assise di Torino, dato atto

dell'accertamento medico dibattimentale che il giudicabile, pur

presente in udienza, si trovava in quel momento in condizioni di

incapacità di provvedere alla propria "difesa materiale" per

impedimento fisico (mutismo isterico) e quindi, secondo l'ordinanza,

fuori della possibilità di ottenere la sospensione del procedimento a

termini dell'art. 88 del codice di procedura penale, sottopone alla

Corte la questione di legittimità di questo articolo. Ciò in quanto

esso limita la possibilità di sospensione alla sola ipotesi di

incapacità di intendere o di volere, dipendente da accertata totale

infermità di mente, senza estenderla all'ipotesi di contingente

impossibilità di esercitare la "difesa materiale", frustrando così il

pari diritto di difesa, che si estrinseca nella indefettibile

possibilità di discolpa diretta e personale da parte dell'imputato.

2. - La questione non è fondata.

L'autodifesa, mediante risposte all'interrogatorio, discolpe e

dichiarazioni in genere, è certamente diritto primario dell'imputato,

garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l'iter processuale,

dalla fase istruttoria a quella di giudizio (artt. 367, 441, 443 cod.

proc. pen.) sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui

"l'imputato deve avere per ultimo la parola" (art. 468 cod. proc.

pen.).

L'art. 88 cod. proc. pen. risponde alla finalità di mantenere

intatto l'esercizio di quel diritto e di evitarne la compromissione nel

caso in cui l'imputato venga a trovarsi "in tale stato di infermità di

mente (sopravvenuta) da escludere totalmente la sua capacità di

intendere o di volere". Da qui, anzitutto, la sospensione del

procedimento, fino a quando l'imputato riacquisti la capacità (comma

terzo) e, insieme, l'avvio ad accertamenti peritali, con eventuale

internamento dell'imputato in manicomio (comma primo).

Trattasi, pertanto, di norma che trova, nei sui presupposti e nel

contenuto, autonoma, razionale e compiuta giustificazione.

L'ordinanza di rinvio, muovendo dall'accertamento di presupposto

diverso, escludente una infermità della natura e del grado previsti

nell'indicato art. 88, prospetta, come si è detto, il dubbio di

incostituzionalità pel fatto dell'omessa previsione, nel contesto

dell'articolo stesso, di altra ipotesi, di natura diversa (fisica, non

mentale) ma di uguale effetto, come quello derivante dal blocco emotivo

dei mezzi verbali di espressione del pensiero.

Ma la Corte osserva che la cennata autonomia dell'art. 88 esclude

che possano in esso ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il

contenuto, con effetti pregiudizievoli nell'esercizio del diritto di

difesa personale o cosiddetta "materiale".

La sospensione del procedimento, nell'ipotesi di cui all'art. 88,

non costituisce l'unico mezzo di tutela di tale diritto, al di fuori

del quale ogni altra esigenza tutelatrice non possa che essere

sacrificata per mancata previsione di mezzi idonei relativi ad altre

situazioni.

Sono, infatti, previsti, come provvedimenti contingenti, da

adottarsi in caso di necessità, sia la "sospensione" del dibattimento

(art. 431 c.p.p.) sia il "rinvio" del dibattimento a tempo

indeterminato (art. 432 c.p.p.).

È poi ulteriormente prevista, anche nel caso di solo mutismo,

l'adozione di provvedimenti succedanei, atti a supplire alla fisica

impossibilità o difficoltà di espressione (art. 143 c.p.p.).

In definitiva, il diritto di difesa personale trova le sue

sufficienti garanzie nel sistema del diritto positivo, senza che ne

risulti in alcun modo intaccata la legittimità dell'art. 88 del codice

di procedura penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 88 del codice di procedura penale, proposta, con ordinanza 22

ottobre 1970 dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento all'art. 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.