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Sentenza 20/1971 ECLI:IT:COST:1971:20 Generato dall'IA

Sentenza 20/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 20/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con

Regesto Legislator

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Sentenza 20/1971 · Corte costituzionale: capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pirrotti

Napoleone, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Pirrotti Napoleone,

imputato, tra l'altro, del delitto previsto dall'articolo 519,

capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con

una fanciulla di tredici anni, il tribunale di Milano, con ordinanza

del 5 dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 539 del codice penale - secondo cui non scusa

l'ignoranza dell'età della persona offesa minore di anni quattordici -

in riferimento al principio costituzionale della personalità della

responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Il giudice a quo, non condividendo le argomentazioni addotte da

questa Corte nella sentenza di rigetto n. 107 del 1957, ritiene che

l'art. 27, primo comma, della Carta, abbia attribuito valore

costituzionale al principio nullum crimen sine culpa ed, inoltre, che

l'età del soggetto passivo del delitto di violenza carnale presunta

rappresenti un elemento costitutivo, anziché un presupposto, del

reato.

Nessuna parte si è costituita in questa sede.

:

Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 539 del codice

penale, secondo cui non scusa l'errore sull'età della persona offesa

dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti

contro la moralità pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con

la norma costituzionale che sancisce il principio della personalità

della responsabilità penale.

La questione sollevata è stata già dichiarata infondata dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ordinanza

n. 22 del 1962.

Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste.

Occorre in primo luogo riconoscere che il soggetto attivo dei

delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha realizzato

una condotta materiale - nella specie "congiunzione carnale" - che,

essendo posta in essere volontariamente, è con certezza riferibile

all'autore del reato come fatto suo proprio. Pertanto, anche

nell'ipotesi prospettata, il soggetto viene a rispondere sempre ed

esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede è

conforme al principio costituzionale invocato.

D'altro canto la disputa dottrinaria sulla diversa qualificazione

giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, alla età della

persona offesa, non influendo sulla riconosciuta riferibilità della

condotta ipotizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini

della soluzione della questione di costituzionalità sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27,

primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza

del 5 dicembre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.