Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 196/1971 ECLI:IT:COST:1971:196 Generato dall'IA

Ordinanza 196/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 196/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

della società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, il tribunale di Milano

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 196/1971 · Corte costituzionale: della società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, il tribunale di Milano

Parole chiave

Generato dall'IA
termini legali opposizione tardiva ritardo ingiustificato durata di protezione esigibilità termine di riflessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 30 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Galli Ambrogio ed il fallimento della

società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, iscritta al n. 91 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1970, emessa nel corso del

procedimento civile promosso da Galli Ambrogio contro il fallimento

della società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, il tribunale di Milano

ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la

questione di legittimità dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce

che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o

ammessi con riserva per l'opposizione allo stato passivo del

fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai

sensi dell'art. 97, secondo comma, dello stesso decreto) del

provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del

deposito stesso ai sensi del terzo comma del citato art. 97;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 157 del 28 giugno 1971 questa Corte

ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98, primo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (cosi detta legge fallimentare), sollevata dal tribunale di Milano

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza di cui in

epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 157 del 28

giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.