Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 195/1971 ECLI:IT:COST:1971:195 Generato dall'IA

Ordinanza 195/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 195/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 195/1971 · Corte costituzionale: del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R.

Parole chiave

Generato dall'IA
assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale aiuti alle imprese in difficoltà omissione del contribuente differimento dell'imposizione responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262

del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile

1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Josi

Enrico, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 15 aprile

1971 ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt.

261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato

con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevedono che,

nel caso in cui il contribuente sia moroso nel pagamento delle imposte

dovute sui redditi derivanti da imprese commerciali, l'Amministrazione

finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di

fallimento.

Considerato che la questione, sollevata per assunto contrasto delle

dette norme con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, è identica a quella già esaminata e ritenuta infondata

da questa Corte con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla menzionata

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le

imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata

con l'ordinanza del tribunale di Milano del 15 aprile 1971 in

riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata

con sentenza n. 114 del 18 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.