Ordinanza 195/1971 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 195/1971 · Corte costituzionale: del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262
del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile
1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Josi
Enrico, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 15 aprile
1971 ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt.
261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato
con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevedono che,
nel caso in cui il contribuente sia moroso nel pagamento delle imposte
dovute sui redditi derivanti da imprese commerciali, l'Amministrazione
finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di
fallimento.
Considerato che la questione, sollevata per assunto contrasto delle
dette norme con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, è identica a quella già esaminata e ritenuta infondata
da questa Corte con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla menzionata
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le
imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata
con l'ordinanza del tribunale di Milano del 15 aprile 1971 in
riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata
con sentenza n. 114 del 18 giugno 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.