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Ordinanza 185/1971 ECLI:IT:COST:1971:185 Generato dall'IA

Ordinanza 185/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 185/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 185/1971 · Corte costituzionale: 688, secondo comma, del codice

Parole chiave

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violazione dell'ordine pubblico reati contro la pubblica autorità abuso di alcol spazio pubblico guida in stato di ebbrezza qualificata perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo

1971 dal pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di

Placonà Pasquale, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14

luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 155 del 1971,

in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 155 del 18 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.