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Ordinanza 183/1971 ECLI:IT:COST:1971:183 Generato dall'IA

Ordinanza 183/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 183/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 183/1971 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

Parole chiave

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limiti legali frode doganale sostanze soggette a restrizione commercio di bevande alcoliche frode all'imposta sul valore aggiunto sorpasso non consentito

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo

comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti),

promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1971 dal tribunale di

Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Giacomo, iscritta al

n. 188 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata

proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo

comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio

1971, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio dei mosti, vini e aceti), proposta con ordinanza 16 febbraio

1971 del tribunale di Marsala e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.