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Sentenza 18/1971 ECLI:IT:COST:1971:18 Generato dall'IA

Sentenza 18/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 18/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. Giuseppe

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Sentenza 18/1971 · Corte costituzionale: Giuseppe

Parole chiave

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art. 76 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'art. 76

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui

attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del

contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai

dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, promossi

con ordinanze emesse il 17 ottobre 1968 dal pretore di Agropoli nei

procedimenti civili vertenti tra Rosiello Carmine e Russo Giuseppe

contro la società L.A.T.E., iscritte ai nn. 13 e 14 del registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

:

Il sig. Carmine Rosiello, con atto di citazione 14 settembre 1966,

conveniva dinanzi al pretore di Agropoli la società a r.l. L.A.T.E.,

chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro, che

assumeva dovutagli per intercorso ed estinto rapporto di lavoro.

Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. Giuseppe

Russo. La società convenuta eccepiva la decadenza della domanda, ai

sensi dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale per gli operai

dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi del 18

dicembre 1957, recepito dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028; resisteva

nel merito. All'eccezione si opponeva la difesa degli attori.

Il pretore di Agropoli, con ordinanze 17 ottobre 1968, di identico

contenuto, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Le previsioni dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 del codice penale

dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non

essendosi costituite le parti, e possono essere decise con unica

sentenza, data l'identità del contenuto.

:

Oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è

l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui

ha esteso erga omnes la clausola contenuta nel terzo comma dell'art. 53

del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai

dipendenti da aziende produttrici di laterizi, la quale dispone che "

qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto

di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla

cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso".

La censura di eccesso dalla delega è fondata.

Questa Corte ha già ritenuto che la delega legislativa conferita

al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, trova un limite preciso

nel "fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e

normativo" per tutti gli appartenenti a una medesima categoria (art.

1). Eccede perciò dalla delega ogni estensione di clausole che

prevedono procedimenti e modalità di carattere meramente strumentale

(sent. n. 129 del 1963 e numerose altre successive). In applicazione di

questi criteri, è già stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale di una clausola di altro contratto collettivo (per gli

addetti all'industria edile), di contenuto identico a quella ora

impugnata (sent. nn. 45 e 113 del 1966).

Non sussistono motivi per andare in contrario avviso nel caso

presente.

La clausola in esame, infatti, non ha per oggetto il trattamento

economico e normativo della categoria, perché non rientra nella

disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, considerato nei modi di

formazione, svolgimento ed estinzione, ma ha per oggetto il modo e il

tempo in cui far valere i diritti da esso scaturiti. Inoltre, la

clausola non corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili"

alla categoria, perché stabilisce un termine di decadenza a danno dei

lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce

efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo

nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende

produttrici di materiali laterizi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.