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Ordinanza 16/1971 ECLI:IT:COST:1971:16 Generato dall'IA

Ordinanza 16/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 16/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Messina

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, artt. 137 cod. pen; Ordinanza 16/1971 · Corte costituzionale: dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Messina

Parole chiave

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carcerazione cautelativa mantenimento della carcerazione di sicurezza regime penitenziario sospensione condizionale della carcerazione pena privativa della libertà computo del carcere preventivo

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
artt. 137 cod. pen
preventiva e misura di sicurezza dagli artt. 137 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 137

del codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale,

promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 3 aprile 1969 e l'11

dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Messina

e di Livorno sulle istanze di Arena Salvatore Benedetto e di Alberti

Vanni Remigio, iscritte ai nn. 179 del registro ordinanze 1969 e 52 del

registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969 e n. 64 dell'11 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze citate in epigrafe hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271,

ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevedono l'infungibilità fra carcerazione preventiva e misura di

sicurezza detentiva.

Considerato che della questione relativa all'infungibilità fra la

carcerazione preventiva e la misura di sicurezza detentiva - sorta in

precedenza con riguardo all'art. 206 del codice penale - questa Corte,

con sentenza n. 96 del 1970, ha già dichiarato l'infondatezza, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che gli argomenti addotti da questa Corte valgono anche in

riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, poiché si fondano

sulla differenza - riconosciuta dalla stessa Costituzione: art. 25 -

tra pena e misura di sicurezza;

che le ordinanze ricavano l'infungibilità tra carcerazione

preventiva e misura di sicurezza dagli artt. 137 cod. pen. e 271,

ultimo comma, cod. proc. pen., sì che la questione, nonostante la

diversità delle norme denunciate, è quella stessa della quale la

citata sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1970 ha dichiarato

l'infondatezza;

che non sussistono motivi per scostarsi dalla precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del

codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, con

le due ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.