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Ordinanza 130/1971 ECLI:IT:COST:1971:130 Generato dall'IA

Ordinanza 130/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 130/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 59, primo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 130/1971 · Corte costituzionale: 59, primo comma,

Parole chiave

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aggravamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali grave limitazione del diritto costituzionale costituzionalità infrazione qualificata dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 59, primo comma,

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal

pretore di Chieri in procedimento penale contro ignoti, iscritta al n.

260 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che il pretore di Chieri, con ordinanza 21 maggio 1970, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui, richiedendo la

rilevanza della questione, esclude la proponibilità di eccezioni di

costituzionalità che, pur sorgendo nel corso di un giudizio, non si

pongono come pregiudiziali rispetto alla definizione del giudizio

stesso, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1;

che con la medesima ordinanza è stata altresì proposta la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del

codice penale, nella parte in cui prevede l'imputazione obiettiva delle

circostanze del reato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della

Costituzione.

Considerato che l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità

costituzionale può essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle

parti nel corso di un giudizio", non ha conferito al giudice la

facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale

dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è

investito;

che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il

requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma

costituzionale, e che pertanto la proposta questione di legittimità

costituzionale del detto articolo è manifestamente infondata;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo

comma, del codice penale è nella specie irrilevante, com'è

riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87. e 9, secondo comma, delle Norme

integrative:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),

proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 1 della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l;

dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del

codice penale, proposta con la medesima ordinanza in riferimento

all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.