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Ordinanza 129/1971 ECLI:IT:COST:1971:129 Generato dall'IA

Ordinanza 129/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 129/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Buffa Amedeo e

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 129/1971 · Corte costituzionale: Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Buffa Amedeo e

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità ricorso costituzionale all'estero motivazione inadeguata delle censure costituzionali opposizione al precetto esecutivo costituzionalità delle leggi impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 261,

comma quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con ordinanze

emesse il 16 ottobre e il 23 novembre 1970 dalla Corte di appello di

Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Buffa Amedeo e

di Guerra Anna Maria, iscritte ai nn. 380 e 381 del registro ordinanze

1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del

17 febbraio 1971 e n. 49 del 24 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe la Corte di

appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art.

261, quarto comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Considerato che con sentenza n. 93 del 22 aprile 1971 questa Corte

dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto

comma, del detto d.P.R. del 1958, n. 645;

che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano

indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del testo unico delle leggi

sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art.

76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio

1956, n. 1, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 22

aprile 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.