Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 116/1971 ECLI:IT:COST:1971:116 Generato dall'IA

Ordinanza 116/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 116/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari sul ricorso di De

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 116/1971 · Corte costituzionale: Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari sul ricorso di De

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità per debiti ereditari debito di contributi successione fiscale lite in materia di contribuzioni pubbliche porzione legittima accoglimento parziale del contribuente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo,

secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge

tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966,

n. 948, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1967 dalla

Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari sul ricorso di De

Ruvo Martira, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10

febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la ordinanza con cui è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale proviene da una Commissione provinciale

delle imposte dirette ed indirette;

che la questione stessa ha ad oggetto l'art. 31, primo, secondo e

terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle

successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948,

denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa

Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi

giurisdizionali;

che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di

costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali

per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per

difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

innanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto proposta da

organo non giurisdizionale, della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato

dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, proposta dall'ordinanza indicata

in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.