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Ordinanza 114/1971 ECLI:IT:COST:1971:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 114/1971 · Corte costituzionale: oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n.

Parole chiave

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indicazioni nutrizionali facoltà di astenersi dal testimoniare legittimo sospetto di parzialità additivi alimentari falsificazione dei pesi e delle misure falsa dichiarazione della parte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo e

secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle

paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal

pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catarzi Giuseppe,

iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.

Visto l'atto di costituzione di Giuseppe Catarzi;

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n.

580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari), denunziato in

riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione e in

relazione agli artt. 304 bis, ter e quater, 305, 323, 324 e 325 del

codice di procedura penale;

che la questione concerne esclusivamente quella parte delle

suddette disposizioni che si riferisce alla prima analisi dei campioni;

che innanzi a questa Corte si è costituito con atto depositato il

27 ottobre 1969 il signor Giuseppe Catarzi, il quale ha chiesto

l'accoglimento della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 149 del 27 novembre

1969, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della

legge 4 luglio 1967, n. 580, solo nella parte in cui per la revisione

delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e

quater del codice di procedura penale;

che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre

questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 42

della legge 4 luglio 1967, n. 580 - aventi ad oggetto le disposizioni

relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;

che riguardo alle parti dell'art. 42 non dichiarate illegittime con

la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, l'ordinanza di rimessione,

nell'impugnarle, non adduce motivi che possano indurre a conclusioni

diverse da quelle della precedente sentenza.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 -

dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580

(disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte relativa

alla prima analisi dei campioni, proposta, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.