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Ordinanza 113/1971 ECLI:IT:COST:1971:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio 1970 dal pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico

Regesto Legislator

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Ordinanza 113/1971 · Corte costituzionale: febbraio 1970 dal pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione del ministero pubblico interrogatorio formale di testimoni rispetto del procedimento precontenzioso omissione di soccorso corrispondenza con il difensore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 26

febbraio 1970 dal pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico

di Barbi Alba ed altri ed il 13 ottobre 1969 dal pretore di Cesena nel

procedimento penale a carico di Menchi Gian Franco ed altro,

rispettivamente iscritte ai nn. 244 e 314 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7

ottobre 1970 e n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 398 del codice di procedura penale, nei limiti in cui esso

consente che il pretore emetta decreto di citazione a giudizio senza

interrogare l'imputato oppure contestare il fatto, quando siano stati

compiuti atti di polizia giudiziaria per i quali è obbligatoria la

nomina di un difensore;

che i due giudizi possono essere riuniti, essendo stata proposta la

identica questione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza di questa Corte n. 134 del

1970. Infatti, ove il pretore abbia compiuto atti istruttori,

avvalendosi dell'opera degli organi di polizia giudiziaria, è tenuto

ad interrogare l'imputato in forza della parziale illegittimità

costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, dichiarata

con sentenza n. 33 del 1966, che investe tutti i casi nei quali il

pretore, direttamente oppure attraverso l'impiego della polizia

giudiziaria, compia atti istruttori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di

Mirandola e di Cesena e già decisa con sentenza n. 33 del 20 aprile

1966.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.