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Ordinanza 106/1971 ECLI:IT:COST:1971:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 106/1971 · Corte costituzionale: 16 maggio 1960, n. 570,

Parole chiave

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corruzione elettorale elezione nell'ambito dei diritti politici contenzioso elettorale cauzione elettorale reato politico campagna di propaganda

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
570, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, prospettando la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del testo

unico delle leggi per la composizione e l'elezione delle

amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Lecco

nel procedimento penale a carico di Cortenova Federico ed altri,

iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 93 t.u. 16 maggio 1960, n.

570, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, prospettando la

disparità di trattamento che deriverebbe dalla diversità fra la pena

prevista dalla norma impugnata per chi sottoscrive due liste di

candidati alle elezioni amministrative, e quella sensibilmente più

lieve prevista invece per l'infrazione analoga dall'art. 106 t.u. 30

marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera dei

deputati.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 12 aprile 1967 n. 45, in

riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la

composizione e l'elezione delle amministrazioni comunali approvato con

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all'art. 3

della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe e già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 aprile 1967.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.