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Ordinanza 105/1971 ECLI:IT:COST:1971:105 Generato dall'IA

Ordinanza 105/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 105/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 25 Cost; Ordinanza 105/1971 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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competenza territoriale alternativa luogo del reato inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza foro d'esecuzione situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
art. 25 Cost
distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.)
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza

emessa il 14 ottobre 1970 dal tribunale di Terni nel procedimento

penale a carico di Franchi Aldo e Franchi Fedele, iscritta al n. 392

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che il tribunale di Terni, con ordinanza 14 ottobre 1970,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla violazione

delle leggi finanziarie), in riferimento all'art. 25 della

Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, il principio per cui "nessuno può essere

distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.)

sarebbe leso dalla norma denunciata in quanto essa stabilisce che il

giudice competente a giudicare delle infrazioni alle leggi finanziarie

"è il giudice del luogo ove il reato è stato accertato", luogo che

"può essere diverso da quello del commesso reato";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, secondo una giurisprudenza costante di questa

Corte, giudice naturale è il giudice "precostituito per legge", cioè

istituito in base a criteri generali fissati in anticipo (da ultimo

sentenza n. 146 del 1969);

che la norma denunciata, con rispetto e applicazione di tale

principio, precostituisce il giudice competente per territorio a

conoscere di tutti i reati previsti da essa stabilendo che sia sempre

quello del luogo ove il reato è accertato e non quello dove è

commesso;

che pertanto la questione risulta ictu oculi manifestamente

infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7

gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle

leggi finanziarie), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.