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Ordinanza 104/1971 ECLI:IT:COST:1971:104 Generato dall'IA

Ordinanza 104/1971 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 104/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 104/1971 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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censura costituzionale giurisdizione costituzionale eccezione di incostituzionalità conformità costituzionale diritto a un difensore principio accusatorio

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

27 ottobre 1969 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento

penale a carico di Lacerenza Giuseppe e Pigozzi Leo Armando, iscritta

al n. 345 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 41 del 13 maggio

1965, ha già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

522, ultima parte, del codice di procedura penale, con argomentazione

valida anche nei confronti del terzo comma dello stesso articolo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo comma, del codice di

procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, con ordinanza 27 ottobre 1969 della Corte di appello di

Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.