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Sentenza 98/1970 ECLI:IT:COST:1970:98 Generato dall'IA

Sentenza 98/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 98/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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30 dicembre 1923, n. 3282, contenente la legge sul gratuito patrocinio,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Sentenza 98/1970 · Corte costituzionale: 30 dicembre 1923, n. 3282, contenente la legge sul gratuito patrocinio,

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
azione e di diritto alla difesa sanciti dall'art. 24 della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma

primo, n. 2, 18, comma secondo, e 29, commi primo e secondo, del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3282, contenente la legge sul gratuito patrocinio,

promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1969 dalla commissione per

il gratuito patrocinio presso il tribunale di Milano sulla domanda di

Chiesa Margherita, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile

1969.

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Angelo De Marco.

:

Con ordinanza 18 gennaio 1969, emessa nel corso dell'esame di una

domanda di ammissione al gratuito patrocinio per promuovere una causa

in materia di ripartizione di oneri condominiali proposta da tale

Margherita Chiesa, la commissione per il gratuito patrocinio presso il

tribunale di Milano ha sollevato di ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e

29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in

riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, della

Costituzione.

Dopo avere premesso che deve essere ritenuta organo

giurisdizionale, come tale legittimato a promuovere giudizio

incidentale di legittimità costituzionale, la commissione, in

sostanza, così motiva la non manifesta infondatezza della questione

sollevata:

In base alle norme citate, l'ammissione al gratuito patrocinio è

subordinata all'esame delle "probabilità dell'esito favorevole della

causa od affare" (art. 15) e la nomina del difensore è rimessa alla

commissione (art. 29).

Queste disposizioni, ponendo delle gravi limitazioni al diritto di

azione (previo accertamento del cosidetto fumus boni juris) ed a quello

di difesa (nomina d'ufficio dell'avvocato) vengono, quindi, a violare

il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e quelli di libertà di

azione e di diritto alla difesa sanciti dall'art. 24 della

Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene

oggi alla cognizione della Corte.

:

In via pregiudiziale occorre accertare se le commissioni per il

gratuito patrocinio siano autorità giurisdizionali e, quindi,

legittimate a proporre questioni incidentali di costituzionalità, ai

sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La commissione presso il tribunale di Milano, come premessa

all'ordinanza di rinvio, afferma di ritenersi autorità

giurisdizionale, in base alle seguenti testuali considerazioni:

"Infatti, il procedimento dinanzi alle commissioni per il gratuito

patrocinio, indipendentemente da una più specifica qualificazione,

presenta tutti i caratteri distintivi dell'attività giurisdizionale:

un giudice super partes e precostituito (art. 5 del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3282) la garanzia del contraddittorio (art. 20, cit. R.D.) la

possibilità di riesame delle decisioni rese in prima istanza (art.

22) da parte di un'autorità non gerarchicamente superiore".

Nessuno di questi argomenti è, peraltro, univoco e conclusivo:

a) anche organi amministrativi possono essere costituiti a

somiglianza di quelli giurisdizionali, ma non per questo assumono tale

carattere, in quanto, pur se si pongono super partes, hanno soltanto il

compito di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di opportunità o

di convenienza, sempre revocabili e riesaminabili, senza l'efficacia

preclusiva di riesame che caratterizza il giudicato;

b) il contraddittorio è regola generale che deve essere osservata

anche in materia amministrativa per il ricorso gerarchico (art. 5 della

legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383);

c) anche in materia amministrativa è ammesso il ricorso ad altro

organo, che non abbia supremazia gerarchica (cosiddetto ricorso

gerarchico improprio).

Argomenti univoci e conclusivi per escludere la natura

giurisdizionale sono, invece, i seguenti:

a) la revocabilità in qualsiasi stadio della causa a domanda

dell'intendenza di finanza (art. 21 del R.D. n. 3282 del 1923) e

comunque in corso di causa, a domanda della parte contraria a quella

ammessa al gratuito patrocinio, degli avvocati e procuratori deputati

al patrocinio, dei collegi, del consiglio dell'ordine o di disciplina

ed anche del pubblico ministero, nonché, per quanto riguarda il

Consiglio di Stato o il Tribunale superiore delle acque pubbliche, a

domanda dei presidenti dei relativi collegi (art. 34, cit. R.D.);

b) la non impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni presso

le Corti di appello ed il Consiglio di Stato;

c) la conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Ne consegue che, in conformità con la prevalente opinione della

dottrina e della giurisprudenza, deve essere negato il carattere

giurisdizionale delle commissioni per il gratuito patrocinio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, 29, comma primo e

secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di

legge sul gratuito patrocinio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe

in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.