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Ordinanza 92/1970 ECLI:IT:COST:1970:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, iscritta al n. 25 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 92/1970 · Corte costituzionale: 25 del registro ordinanze

Parole chiave

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censura costituzionale giurisdizione costituzionale competenza legislativa ricorso costituzionale all'estero eccezione di incostituzionalità difetto di legittimazione dell'associazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4

e 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni

specializzate agrarie, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1969 dal tribunale di Bologna -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, iscritta al n. 25 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4

marzo 1970;

2) ordinanze emesse l'11 novembre 1969 dal tribunale di Terni -

sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili vertenti

rispettivamente tra Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra

Chitarrini Ascenza ed altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici

Gioberto ed altro e Di Paolo Carlo, iscritte ai nn. 47, 48 e 49 del

registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati;

Ritenuto che, con ordinanza 20 ottobre 1969, pronunciata nel corso

della causa civile vertente tra Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, la

sezione specializzata agraria del tribunale di Bologna ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e

4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per violazione degli artt.

104, 105 e 108, della Costituzione;

che con tre ordinanze identiche in data 11 novembre 1969,

pronunciate nel corso delle cause civili vertenti rispettivamente tra

Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra Chitarrini Ascenza ed

altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici Gioberto ed altro e Di Paolo

Carlo, la sezione specializzata agraria del tribunale di Terni ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 ed

8 della legge suddetta per violazione dei medesimi articoli della

Costituzione;

che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono

essere riuniti avendo eguale oggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,

quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che era stata

precedentemente sollevata anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda

l'impugnazione degli altri commi dell'art. 3 e dell'art. 8 della legge,

che non assume autonomo rilievo rispetto a quella rivolta nei confronti

delle disposizioni già esaminate dalla Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 4 ed 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320,

sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, per violazione

degli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, promossa con le

ordinanze 20 ottobre 1969 della sezione specializzata agraria del

tribunale di Bologna ed 11 novembre 1969 della sezione specializzata

agraria del tribunale di Terni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.