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Ordinanza 91/1970 ECLI:IT:COST:1970:91 Generato dall'IA

Ordinanza 91/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 91/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

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Ordinanza 91/1970 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

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affezione nell'assicurazione militare diritto all'indennizzo perdita di lavoro usuale durata dell'incapacità lavorativa indennità per lavoro ridotto riposo compensativo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione

obbligatoria degli infortuni sul lavoro, promosso con ordinanza emessa

il 14 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento civile

vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina,

iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati;

Ritenuto che con ordinanza 14 luglio 1969, pronunciata nel corso

della causa civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della

difesa - marina, il tribunale di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17

agosto 1935, n. 1765, che stabilisce un termine di decadenza per

l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni da parte del

lavoratore infortunato, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della

Costituzione;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si sono costituiti

il Datteri, col patrocinio degli avvocati prof. Paolo Barile, Franco

Agostini e Claudio Scopsi, i quali hanno concluso per la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed il Ministero

della difesa - marina, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza;

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con

sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato

infondata la questione stessa, che era stata precedentemente sollevata

anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.4, quinto comma, del R.D.17 agosto 1935, n.

1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, per

violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, promossa con

ordinanza 14 luglio 1969 del tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.