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Ordinanza 85/1970 ECLI:IT:COST:1970:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato

Regesto Legislator

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Ordinanza 85/1970 · Corte costituzionale: unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa accesso al fondo sfratto revoca di prestazioni sociali permesso di dimora scaduto assegnazione del luogo di soggiorno
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo

unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato

con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, promosso con ordinanza

emessa il 18 novembre 1969 dal pretore di Nocera Inferiore nel

procedimento civile vertente tra Tortora Carlo e l'Istituto autonomo

per le case popolari di Salerno, iscritta al n. 3 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 dell'11 febbraio 1970;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo

unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato

con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio;

Considerato che con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969 questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e

settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti

in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al

decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art.

641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento

ingiuntivo;

che nell'ordinanza ora in esame non sussistono nuovi e diversi

motivi che valgano a giustificare una totale o più ampia dichiarazione

d'incostituzionalità della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni

sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28

aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Nocera Inferiore, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma

secondo, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.