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Ordinanza 84/1970 ECLI:IT:COST:1970:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e

Regesto Legislator

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Ordinanza 84/1970 · Corte costituzionale: ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e

Parole chiave

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giurisdizione costituzionale motivi di competenza competenza legislativa eccezione di incostituzionalità competenza a conoscere della legittimità e del merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27

dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455, promosso con ordinanza emessa l'11

marzo 1969 dal giudice istruttore presso il tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Barone Antonino ed altri, iscritta al

n. 461 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle

parti private, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei

ministri ed al Presidente della Regione siciliana, nonché comunicata

ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che non vi è stata costituzione di parti innanzi a questa Corte;

che con la indicata ordinanza è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo

15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana,

contenenti norme sui giudizi penali di competenza dell'Alta Corte per

la Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui agli artt.

3, 28, 102 e 134 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 15-22 gennaio 1970, n.

6, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle stesse

norme;

che, in simili casi secondo la giurisprudenza costante, la

questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente

infondata, avendo le norme dichiarate costituzionalmente illegittime

cessato di avere efficacia;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana,

sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.