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Ordinanza 72/1970 ECLI:IT:COST:1970:72 Generato dall'IA

Ordinanza 72/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 72/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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Ordinanza 72/1970 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro diritti della difesa diritto di essere arrestato permesso di promuovere un procedimento penale sequestro di mezzi di prova sequestro investigativo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

28 maggio 1969 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico

di Cristofaro Antonietta, iscritta al n. 316 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del

13 agosto 1969

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Antonietta Cristofaro, il pretore di Chieri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice

di procedura penale nella parte in cui rende possibile la effettuazione

e la successiva utilizzazione in causa dei processi verbali di

sequestro senza l'osservanza dell'art. 304 quater del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione;

Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata illegittima

con sentenza di questa Corte n. 148 del 1969 (vedi anche la sentenza n.

2 del 1970);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale:

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 304 quater del codice di procedura

penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.