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Sentenza 71/1970 ECLI:IT:COST:1970:71 Generato dall'IA

Sentenza 71/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 71/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Sentenza 71/1970 · Corte costituzionale: 12 del contratto collettivo

Parole chiave

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art. 76 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione;

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34

del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli

addetti all'edilizia, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte

in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo

di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della

provincia di Genova, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1968

dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Bettini Tino,

iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

:

Nel corso del procedimento penale contro Bettini Tino, opponente al

decreto penale col quale era stato condannato a lire 120.000 di ammenda

perché, nella sua qualità di titolare di una impresa edile, aveva

violato il disposto dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di

lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, per avere omesso di

accantonare presso la Cassa edile genovese o altro istituto di credito

le quote dovute per ferie, gratifica natalizia e festività nei

riguardi dei propri dipendenti, il pretore di Genova, con ordinanza in

data 23 dicembre 1968, ha sollevato questione di costituzionalità del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori

erga omnes l'art. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti

all'edilizia e specificamente l'art. 12 del c.c.l. per la provincia di

Genova del 1 settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale e rilevato

come la norma del contratto collettivo concernente la provincia di

Genova non sia stata finora dichiarata incostituzionale, pur essendo

affetta da vizi in tutto e per tutto analoghi alle norme cui si

riferivano le precedenti pronunce di accoglimento, il pretore ha

disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a

questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969.

Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio così promosso.

:

La norma dell'art. 12 del c.c.l. 1 settembre 1959, sul trattamento

economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e

affini della provincia di Genova è stata in realtà resa esecutiva

erga omnes in virtù del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, e non

dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, menzionato

nell'ordinanza di rimessione. Poiché tuttavia questa riferisce

l'impugnazione agli articoli dei contratti collettivi resi efficaci

erga omnes dai due decreti presidenziali, questi devono essere

considerati ambedue impugnati nelle rispettive parti.

L'articolo unico del D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui

rende efficace erga omnes l'art. 34 del c.c.n.l. suddetto, è stato

tuttavia già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n.

129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Deve essere invece decisa per la prima volta la questione

concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 715 del 1961, nella parte in

cui rende efficace erga omnes l'art. 12 del c.c.l. suddetto, la quale,

pur presentandosi come corrispondente a quella risolta con la sentenza

n. 129 del 1963 (e confermata in altre successive: nn. 31, 59, 78, 79

e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, nn. 41 e 73 del 1967,

nn. 33 e 34 del 1969), riguarda una norma che ha una portata distinta

da quella espressamente dichiarata illegittima con tale pronuncia,

anche se è analoga ad essa per il suo contenuto.

In proposito tuttavia non vi è che da ripetere quanto fu detto

nelle precedenti sentenze testé ricordate e cioè che le disposizioni

degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti

per gli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione

delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento

delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi

della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non

possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei

non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

Donde l'illegittimità della norma impugnata che prescrive

l'accantonamento presso la cassa edile delle somme dovute per gratifica

natalizia, ferie e festività.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto

collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti

all'edilizia, sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata

in epigrafe, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre

1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.