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Ordinanza 7/1970 ECLI:IT:COST:1970:7 Generato dall'IA

Ordinanza 7/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 7/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

giornalista, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore

Regesto Legislator

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art. 21 della Costituzione; Ordinanza 7/1970 · Corte costituzionale: giornalista, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore

Parole chiave

Generato dall'IA
segreto professionale dei giornalisti legislazione in materia di informazione professione dell'informazione professioni giudiziarie punibilità dei mass media accesso alla professione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 21 della Costituzione
in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che innanzi a questa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di

giornalista, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore

di Firenze nel procedimento penale a carico di Adami Rook Tommaso,

iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione

di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio

1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica,

in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che innanzi a questa

Corte si è costituito con atto del 25 luglio 1968 il signor Tommaso

Adami Rook, il quale ha chiesto che la citata disposizione venga

dichiarata illegittima; che con sentenza n. 98 del 2 luglio 1968 questa

Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 46 della citata legge limitatamente alla parte in cui si

escludeva che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un

giornale quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa di cui

al primo comma dell'art. 34 potesse essere scelto fra gli iscritti

nell'elenco dei pubblicisti;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti

motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione

di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,

sull'ordinamento della professione di giornalista, sollevata dal

pretore di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI ANGELO DE

MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.