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Sentenza 69/1970 ECLI:IT:COST:1970:69 Generato dall'IA

Sentenza 69/1970 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 69/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Sentenza 69/1970 · Corte costituzionale: codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre

Parole chiave

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art. 24 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
procedura penale violi l'art. 24 della Costituzione - che tutela il

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre

1968 dalla Corte d'assise di Milano nel procedimento per incidente di

esecuzione sollevato da Mantica Piero, iscritta al n. 255 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 del 29 gennaio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

:

La Corte di assise di Milano, nel procedimento per incidente di

esecuzione promosso da Mantica Piero, ha, su richiesta del pubblico

ministero, sottoposto alla Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale che ha

ritenuto violi il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della

Costituzione, perché non prevede che debba nominarsi un difensore di

ufficio all'interessato (condannato, parte in quel procedimento) che

non ne ha nominato uno di fiducia, limitandosi a prescrivere che ciò

debba farsi soltanto quando egli sia ammesso al gratuito patrocinio.

:

La Corte di assise di Milano ritiene che l'art. 630 del codice di

procedura penale violi l'art. 24 della Costituzione - che tutela il

diritto di difesa - in quanto consente che, nei procedimenti per

incidenti di esecuzione, l'interessato possa anche non essere assistito

da un difensore. Ciò perché quell'articolo, prescrivendo che un

difensore d'ufficio debba essere nominato all'interessato ammesso al

gratuito patrocinio, nulla dispone per il caso di chi non è ammesso a

quel beneficio e non ha tuttavia nominato un suo difensore.

Il giudice a quo, richiamando la sentenza di questa Corte n. 29

dell'anno 1962, che ha deciso la stessa questione in senso negativo,

esprime, nel riproporla, l'opinione che essa possa ora essere ritenuta

fondata, dopo che questa stessa Corte, con la sentenza n. 86 del 2

luglio 1968, ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'esclusione

delle garanzie di difesa nell'istruttoria sommaria e nelle indagini di

polizia giudiziaria.

A questa sentenza già richiamata possono aggiungersi quelle 148 e

149 del 1969 e 2 dell'anno corrente e può, nella stessa materia, farsi

anche riferimento, sul piano della mutata normativa, alla legge 5

dicembre 1969, n. 932, che ha apportato modificazioni al codice di

procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di

difesa, all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore.

Riconsiderando ora, in una prospettiva più ampia e notevolmente

mutata, la questione proposta dalla Corte di assise di Milano, essa

deve ritenersi fondata.

Invero, il diritto di difesa, nell'ambito del processo penale,

comprende in sé, oltre la facoltà di difendersi riconosciuta al

cittadino, anche, ove egli non la eserciti, l'obbligo per lo Stato di

provvedere alla difesa di lui, con la nomina di un difensore.

Questa esigenza, emersa ed appagata nel processo penale fin da

tempi remoti, trova, nel piano del nostro diritto costituzionale,

tutela nell'art. 24, ove questo sia letto in collegamento con l'art.

13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale e con l'art.

3 che, tutelando il principio di eguaglianza, postula che, in quel

processo, la difesa d'ufficio debba essere sempre, sussidiariamente,

presente, in tutti i casi che siano da considerarsi equivalenti sul

piano della tutela della libertà dell 'inquisito.

Ora la Corte di assise di Milano,, anche se si è limitata a

riferirsi al solo art. 24 della Costituzione, in realtà ha mirato ad

invocare il diritto di difesa in questo più ampio contesto, specie

quando si è richiamata a recenti sentenze di questa Corte che ne hanno

riaffermata l'esigenza di tutela negli stessi atti preliminari del

processo. E non può esser dubbio che, riconosciuta l'esigenza della

nomina del difensore d'ufficio in tutte le fasi del processo penale,

essa debba riconoscersi anche nella fase degli incidenti di esecuzione,

nella quale si discutono problemi di rilievo, tutti legati alla

libertà del condannato, in quanto per lo più incidenti sulla durata e

qualità della pena.

La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma

primo, in tali sensi dichiarata, va, in forza dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra parte dello stesso

articolo che, tra le persone destinatarie dell'avviso del giorno della

deliberazione dell'incidente di esecuzione, non contempla il difensore

dell'interessato. Considerata infatti la difesa, per effetto di questa

pronunzia, come tutela obbligatoria della parte, è ovvio che al suo

difensore, di fiducia o d'ufficio che sia, l'avviso di convocazione

vada notificato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma

primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche

se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un

difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia. In

applicazione dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

altresì la illegittimità costituzionale dello stesso art. 630, comma

primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada

notificato anche al difensore dell'interessato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.